Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI Art.1 (Natura) Comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Valle Castellana, Civitella del Tronto e Campli, le Province di Ascoli Piceno e Teramo, e gli Enti dei Consorzio dei Bacino Imbrifero dei Fiume Tronto di Ascoli Piceno, della Comunità Montana della Laga, del Bacino Imbrifero Montano del Vomano e del Tordino, del Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto di Teramo allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione, si costituiscono in consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.142. Il consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di autonomia imprenditoriale. Art.2 (Finalità) Gli enti aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi: promuovere la valorizzazione turistica del territorio montano del Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone ed in particolare: gestire in forma imprenditoriale: gli impianti di risalita per lo sci e le attività connesse; tutelare e proteggere l'ambiente da ogni possibile forma di inquinamento; promuovere nel territorio montano dei Colle San Marco, della Montagna dei Fiori e del Monte Foltrone la pratica sportiva dei cittadini e la realizzazione di percorsi ambientali per il turismo scolastico; promuovere la conoscenza e la fruizione delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali del Comprensorio per sviluppare una profonda cultura della Montagna, in coordinamento con l' Ente Parco Gran Sasso-Laga; attivare quelle iniziative ed attività promozionali atte a sviluppare ed incentivare il turismo in ogni periodo dell'anno; salvaguardare e potenziare la vocazione agricola dei territorio.
Art.3 (Denominazione - sede) L'organizzazione consortile assume la denominazione di: "Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli” può anche essere indicato con la sigla "CO.TU.GE". Il Consorzio ha sede legale in Ascoli Piceno con facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire la sede operativa presso gli impianti sciistici od altri siti. L'Assemblea potrà deliberare l’adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) e, occorrendo, il cambiamento della sede.Art.4 (Durata - nuove adesioni - recesso) La durata del consorzio, le nuove adesioni, !e modalità di recesso, e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste dalla convenzione. Art.5 (Rapporti con gli enti fondatori) Il consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio. Capo II ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE Art.6 (Gli organi) Sono organi del consorzio: l'Assemblea consortile; il Presidente dei consorzio; il Consiglio di amministrazione; il Segretario. A rt.7 (L'assemblea) L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, espressione degli enti esponenziali delle Comunità locali nel cui seno gli enti mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi. Art.8 (Composizione) L'Assemblea è composta dal Sindaco e dal Presidente o da un Assessore delegato di ciascun Comune e Provincia aderenti al Consorzio e dal Presidente o Consigliere delegato degli altri Enti Associazioni partecipanti. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita della qualifica di consigliere o sindaco del comune o presidente della provincia. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione. Il rappresentante dell’Ente esercita, in assemblea, le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse, così determinate: Provincia di Ascoli Piceno 22%; b) Comune di Ascoli Piceno 20%; Consorzio del Bacino Imbrifero del Tronto 1 %; Comune di Folignano 7%; Provincia di Teramo 10%; Comune di Valle Castellana 10%; Comune di Civitella del Tronto 10%; Comune di Campli 2%; i) Comunità Montana dei Monti della Laga 14%; l) Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dei Vomano e dei Tordino 2%; m) Consorzio del Bacino Imbrifero del Tronto di Teramo 2%. Art.9 (Funzionamento) L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consorzio che ne formula l'ordine dei giorno. In sede di prima riunione dell'assemblea, funge da Presidente, fino all'elezione del Presidente del Consorzio, il Consigliere più anziano d'età. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei consorzio. Presso la segreteria dei consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine dei giorno a disposizione dei componenti dell'assemblea e dei consiglieri degli enti aderenti al consorzio. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone. L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al consorzio, con un minimo di cinque soci. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative ed un minimo di tre soci. Il Presidente dovrà riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da due o più, componenti, iscrivendo all'ordine dei giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. Art.10 (Competenza) L'assemblea determina gli indirizzi generali dei consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari. In particolare compete all'assemblea: la nomina dei Presidente e del Consiglio di Amministrazione; la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il consiglio di amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modifiche ed integrazioni, e negli altri casi previsti dei presente statuto; la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi dei consorzio; l’approvazione degli indirizzi, dei piano programma, 'dei bilanci, annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi; la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari; l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile; l'approvazione degli atti a contenuto “normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale; l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi; la partecipazione a società di capitali o l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni o servizi e/o servizi sociali; l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai comuni associati di modifiche allo statuto; l) la nomina dei revisori del conto; la competenza ad esercitare, altresì, nei confronti degli altri organi dei consorzio tutte le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti delle aziende speciali. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, atti fondamentali.Art.11 (Deliberazioni) Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà della quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sul l'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Nelle votazioni, il voto di ciascun Consigliere va moltiplicato per il peso derivante dalla sua quota di partecipazione. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede di votazione quante sono, proporzionalmente, le sue quote di partecipazione. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento. Alle sedute dell'assemblea partecipa il segretario, il quale cura !a redazione dei relativi verbali che, unitamente al presidente, sottoscrive. Art.12 (Presidente del consorzio) Il presidente dei consorzio è eletto dall'assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello statuto. Le funzioni del presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal Vicepresidente. il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti distintamente dall'Assemblea su designazione dei Comuni di Ascoli Piceno, Civitella del Tronto e Valle Castellana. Ogni rappresentante esprime una sola preferenza e risultano eletti coloro che riportano più voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Art.13 (Attribuzioni) Il presidente dei consorzio esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati; controlla l'attività complessiva dell'ente, promuovendo, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici; compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni; provvede alla nomina dei consiglio di amministrazione nel caso in cui l'assemblea non provveda, secondo la previsione dell'art. 36, comma 5, della legge n. 142; compie tutti gli atti che nell'ambito del comune, sono per legge riservati al sindaco, nei confronti delle aziende speciali dipendenti; ha la rappresentanza legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto; rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine dei giorno, distribuisce gli affari tra i componenti dei medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni; firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività dei Consiglio; sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri; sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi; adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza dei Consiglio, da sottoporre alla ratifica dei Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva; può delegare, per singole materie a affari, le sue competenze ad uno o più componenti dei Consiglio. Art.14 (Consiglio di amministrazione) Il consiglio del consorzio è !'organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale e di amministrazione dell’ente, eletto dall’assemblea consortile fuori dal proprio seno. I componenti dei consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa; Il consiglio di amministrazione è eletto per un quinquennio e si compone dei Presidente e di quattro Consiglieri, di cui due di espressione del piceno e due di espressione del teramano. I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano la loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo. Art.15 (Elezione - decadenza) L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con votazione segreta dopo la elezione del Presidente dei Consorzio. Ciascun componente esprime una preferenza e risultano eletti coloro che riportano più voti distintamente Per il territorio del piceno e del teramano. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Qualora l'assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione dei consorzio o alla scadenza del mandato quinquennale, il presidente dei consorzio, nei successivi quindici giorni, provvede alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'assemblea nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i conseguenti provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge. I componenti dei consiglio di amministrazione debbono essere in possesso per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali. Art.16 (Competenze) Il consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali dell'assemblea: piano programma; bilancio pluriennale di previsione; bilancio preventivo economico e relative variazioni; conto consuntivo; Al consiglio d'amministrazione altresì, compete: approvare i progetti, i programmi esecutivi; deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati; presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa dei servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi; adottare, in via d'urgenza le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; stabilire le tariffe per il servizio di risalita della montagna e/o per le altre attività. Il consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Art.17 (Adunanze e deliberazioni) L'attività dei consiglio di amministrazione è collegiale. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti. Il consiglio si riunisce per decisione del presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e. comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri o del segretario. In caso d'inerzia provvede il presidente del Consorzio. Le sedute dei consiglio d'amministrazione sono pubbliche. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale delle aziende speciali, in ordine alla forma, modalità di, redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal presidente e dal segretario. Art. 18 Prerogative e responsabilità degli Amministratori Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla Legge 27 dicembre l 985, n. 816. Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali. I1 Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
Capo III ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI Art. 19 Principi e criteri generali Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del persona!e, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal Segretario coadiuvato dal restante personale. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione dei personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità. Art. 20 (Personale) Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilita dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizio quando non vi siano altre soluzioni diverse più rispondenti e più economiche. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico previdenziale dei personale sono regolati dalla disciplina prevista per gli Enti Locali. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio si avvale principalmente dei personale degli uffici e degli enti, associati, previa consenso delle amministrazioni interessate. Art.21 (Segretario) Il Segretario, nominato dall'Assemblea, è il Segretario dei Consorzio. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali eroga contratti dell'Ente. Al Segretario compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini dei Consorzio. Il Segretario svolge anche tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni: a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali; b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e dei conto consuntivo; d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, con voto consultivo; e) dirige il personale dei Consorzio; f) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente; g) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno: h) effettua gli acquisti e le spese necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dei Consorzio, entro i limiti stabiliti dal bilancio; i) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento; l) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dei Presidente del Consorzio; m) predispone programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti, provvedimenti e relazioni; n) adotta gli atti di carattere organizzativo-gestionale dei personale e delle risorse finanziarie e strumentali, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'Amministrazione; o) ordina beni e servizi in osservanza delle norme vigenti, dei limiti e dei criteri fissati con i provvedimenti dei Consiglio di Amministrazione; p) vigila e controlla sull’attività dei personale dipendente e verifica la efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti, anche attraverso gli strumenti del controllo di gestione, q) può stipulare contratti ed assumere la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei principi del presente statuto, dei criteri e delle modalità fissati dal regolamento; r) adotta e sottoscrive gli atti, anche a rilevanza esterna, di natura gestionale, per i quali sia stata attribuita a delega la competenza, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari. Art.22 (Incompatibilità e responsabilità) A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Segretario, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere nominati impiegati o Segretario dei Consorzio i Consiglieri degli enti locali associati. Il Segretario ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali. CAPO IV GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA' Art.23 (Criteri informatori della gestione) La gestione dei Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi ì trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell’ambito delle finalità statutarie. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale. Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità. Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle Aziende, in quanto compatibili. Art.24 (Patrimonio) Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli enti locali, all’atto di istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi. l beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità. Art.25 (Capitale di dotazione) Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso dei quale avviene la trasformazione. Il Consorzio è tenuto a corrispondere agli Enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti. Per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, il Consorzio riconosce agli Enti aderenti un interesse pari a quello risultante dal piano di ammortamento di un mutuo praticato dalla cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari, alle condizioni vigenti al momento dei conferimento. Per i beni conferiti in natura, con l'osservanza dei criteri di valutazione stabiliti dalla convenzione, li Consorzio riconosce un interesse determinato ai sensi dei comma precedente. Art.26 (Trasferimenti per partecipazione alle spese) l. Gli Enti consorziati provvedono a versare entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascuno per la propria quota, la somma di £. 100.000.000 o la maggiore somma deliberata dalla assemblea, a titolo di partecipazione alle spese dei Consorzio. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di assestamento di bilancio. Qualora un Ente non provveda nei termini al pagamento delle quote richieste, è in facoltà del Consorzio procedere ad atti esecutivi. Il ritardo di pagamento delle quote dovute per due anni, comporta l'automatica esclusione dal Consorzio. Il riparto delle quote di partecipazione residuate avviene fra gli enti appartenenti al territorio provinciale dei quale faceva parte l'ente escluso. Art.27 (Programmazione) l. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dal Segretario, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'assemblea. L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilancio pluriennale ed annuale. Art.28 (Bilancio economico) l. L'esercizio finanziario dei Consorzio coincide con l'anno solare. Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere dei Collegio dei Revisori ed è approvato dall’assemblea consortile entro il 15 ottobre o altro termine previsto dalla legge. Gli allegati al bilancio sono quelli prescritti per i bilanci delle aziende speciali. In particolare, nella relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizione di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti, disposti dagli enti locali per ragioni di carattere sociale.
Art. 29 (Conto Consuntivo) l. Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Segretario del consorzio al consiglio di amministrazione. Il conto viene adottato dal consiglio entro il 15 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento. Nel caso di perdita di esercizio il consiglio di amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione. Entro il 30 maggio la relazione dei revisori e quella eventuale dei consiglio di amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'assemblea consorziale per l'approvazione. Il consiglio di amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell’eventuale utile di, esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata agli enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dal l'approvazione dei conto consuntivo da parte dell'assemblea consortile. Art. 30 (Convenzioni, concessioni e partecipazioni.) l. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ed enti locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire per conto il servizio, a condizione di mercato, sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio. Il consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi dei sistema della concessione a terzi, ovvero, partecipare da solo, o con altri enti locali a società per azioni. Le deliberazioni relative sono assunte dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione. Art. 31 (Servito di tesoreria) l. Il consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dal consiglio di amministrazione al tesoriere del socio che rappresenta la maggiore quota. Capo V VIGILANZA E CONTROLLO Art. 32 (Rimozione e sospensione) Il presidente del consorzio ed i componenti dell’assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge. Art. 33 (Revoca) Il consiglio di amministrazione ed i singoli corrispondenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nella forme e con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alla sostituzione, dei consiglio di amministrazione o dei singoli componenti revocati, l’assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta dei presidente del consorzio. Art.34 (Decadenza) Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti. La decadenza è dichiarata dall'assemblea su proposta del presidente. Art.35 (Raccordo con gli enti) Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del segretario, agli enti associati l’elenco degli atti adottati dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione. Il Presidente del consorzio ha il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo. Art.36 (Interventi degli amministratori) I componenti dell’assemblea, del consiglio d’amministrazione, nonché i consiglieri comunali e provinciali e i rappresentanti degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all’espletamento dei mandato. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento. Art.37 (Revisore dei conti) I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea con le modalità stabilite dalla legge. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dal l'ordinamento. La loro attività è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento. Il regolamento potrà prevedere oltre alle ipotesi indicate ai primo comma, ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e consultare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea. I revisori, se invitati, assistono alle sedute dell’assemblea e del consiglio di amministrazione. Art.38 (Controllo di gestione e revisione contabile) Il consorzio utilizza strumenti e procedure idonee a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza dei rapporto costi/risultati. Capo VI TRASPARENZA - ACCESSO -PARTECIPAZIONE Art.39 (Trasparenza) Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività dei consorzio e!a loro pubblicizzazione. Il consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.Art.40 (Albo delle pubblicazioni) Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni”, nella sede dei consorzio.Art.41 (Partecipazione utenti) Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizio sul territorio. A tal fine il consorzio è impegnato a: - assicurare che ai reclami dei cittadini sia fatta tempestiva risposta scritta; - promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi; - curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici; - predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del consorzio e le migliori modalità di funzione dei servizio. Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi, sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli enti associati. Capo VII NORME FINALI E TRANSITORIE Art.42 (Funzione normativa) Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente. La potestà regolarmente viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio. Art.43 (Disposizione finale) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano la norme delle legge 8 giugno 1990, n. 142 se compatibili. Art.44 (Successione e disciplina transitoria) La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al “Consorzio per la valorizzazione turistica del territorio nel quale sono inclusi il Colle San Marco e la Montagna dei Fiori" a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, ecc .... ) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti, ovvero quelle dei comune di Ascoli Piceno. In sede di prima applicazione del presente Statuto è Presidente del Consorzio il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, o suo rappresentante. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea fra i designati dai Comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana che riporta più voti.
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